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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)


Il contributo unitario versato dalle imprese comprende la quota destinata all’espletamento dell’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, individuato dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali come sistema più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
In ragione dell’obbligatorietà della presenza in ogni impresa del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, a ciascuna azienda che effettua un versamento EBNA-FSBA verrà attribuito il nominativo del RLST.
La lettera di incarico, predisposta dall’Organismo Paritetico, è scaricabile per le imprese dal sito www.ebapsicurezza.it nell’apposita sezione.
Qualora nell’impresa i lavoratori avessero eletto un rappresentante interno (RLS), il datore di lavoro dovrà comunicare all’EBAP Regionale il nominativo attraverso apposito modello Allegato 7 con unito il verbale di elezione del RLS interno.

POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DEL RLST PER:

1. Le IMPRESE ARTIGIANE nelle quali operano soggetti equiparati a lavoratori dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i esclusi soci e coadiuvanti
Per soggetti equiparati al lavoratore dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si intendono: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore che svolge lavori socialmente utili.

2.Le IMPRESE NON ARTIGIANE ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE firmatarie dell’accordo regionale del 6/3/2012 attuativo dell’accordo interconfederale del 13/9/2011 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le imprese di cui ai punti 1 e 2, per fruire del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, dovranno effettuare un bonifico bancario di 20,97 euro per ogni singolo lavoratore in forza al 30 giugno indipendentemente dall’orario di lavoro effettuato.
Il versamento RLST dovrà essere effettuato a mezzo BONIFICO BANCARIO, accedendo all’AREA RISERVATA e seguendo le indicazioni fornite.

La scadenza di pagamento è il 31 luglio di ciascun anno ovvero, in caso di avvio di nuovi rapporti, l’ultimo giorno del mese successivo alla loro attivazione; in quest’ultimo caso il versamento sarà valido sino alla normale scadenza annuale.

I dati da indicare nella causale di versamento sono:

la dicitura “QUOTA RLST”;
l’anno per cui viene effettuato il versamento;
il codice fiscale dell’impresa, che permetterà un’individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti.

In occasione del primo versamento, l’impresa è tenuta ad inviare all’EBAP la domanda di adesione, al fine di completare l’iter per l’attribuzione del RLST.

Per eventuali ulteriori informazioni in merito rivolgersi agli uffici dell’EBAP Regionale.

Per tutte le informazioni segui il link .

Per eventuali ulteriori informazioni in merito consultare il sito www.ebap.piemonte.it 




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